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Lo Statuto di ASM

Titolo I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita, su iniziativa del Comune di Prato una società per azioni denominata A.S.M. (Ambiente/Servizi/Mobilità), anche ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione di servizi pubblici d'igiene urbana e ambientale, di manutenzione del territorio, ambiente e arredo urbano, nonché per riscossione tariffe per conto di amministrazioni pubbliche.
Possono essere soci Enti e consorzi pubblici, nonché soggetti privati con o senza personalità giuridica.
È socio fondatore il Comune di Prato.

Articolo 2

La società ha per oggetto la gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, che la legge non riservi alla competenza d'autorità sanitarie e la manutenzione dell'ambiente e dell'arredo urbano.
Rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:
a) Lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati nelle vigenti disposizioni legislative.
Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
b) i servizi di igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati al precedente punto 2.1, siano comunque comuni o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali attività di disinfestazione e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica e servizi similari;
c) i servizi strumentali e/o complementari a quelli d'igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme d'inquinamento;
d) i servizi relativi alla manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;
e) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario, inerente all'igiene urbana,
compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e servizi di consulenza e di elaborazione dati, nonché la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione d'impianti di qualsiasi tipo e specie nel settore rifiuti o in settori rientranti nell'oggetto sociale;
f) la progettazione, la realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi sopra elencati, con particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla distruzione, alla trasformazione, trattamento e recupero di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di depurazione di acque reflue urbane, industriali e di altri servizi affini;
g) la produzione, trasporto e vendita di energie, ottenute tramite metano, ovvero mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
h) la commercializzazione dell'energia prodotta e delle materie prime seconde derivate dal processo di preselezione e trattamento dei rifiuti;
i) la gestione dei servizi cimiteriali e delle aree cimiteriali;
j) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;
k) la raccolta e lo smaltimento di carogne animali;
l) la gestione e commercializzazione degli spazi pubblicitari;
m) la riscossione di tariffe e tributi per conto delle amministrazioni pubbliche dotate di potere impositivo;
n) la manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici, la rasatura dell'erba sui cigli stradali e comunque tutte le attività connesse alla manutenzione dell'ambiente urbano anche in riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;
o) Gestione del magazzino e della tipografia comunale;
p) Programmazione e gestione dei parcheggi cittadini, alla luce delle esigenze delle comunità locali e nell'ambito di programmi urbani e di mobilità; servizi di rimozione veicoli e depositeria.

La società A.S.M. può altresì compiere attività inerenti la manutenzione, la conservazione degli spazi di proprietà comunale destinati a verde pubblico (giardini, aiuole, ecc.), nonché lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi d'investimento, relativi agli spazi, alle aree urbane e reti viarie, la gestione di attività a favore degli utenti del verde pubblico.
La società A.S.M. può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto o privato sia in Italia che all'estero.
La società A.S.M. potrà, sia operare in regime di concessione, che partecipare ad appalti pubblici, nonché eseguire servizi per conto di organismi pubblici e privati.

Articolo 3

La società ha sede in Prato, Via Galcianese 15, e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, e rappresentare anche altrove, in Italia o all'estero.
Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con le società è quello risultante dal Libro dei Soci, a tal fine eletto.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai termini di legge.

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Titolo II - Capitale sociale - Categorie di Azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.100.000,00 suddiviso in 10.100.000 azioni da 1 Euro.
Ogni azione da diritto a un voto. Nel caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi spetta il diritto di prelazione agli altri Soci. A questo fine il Socio che intende vendere le proprie azioni deve informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A/R indicando il prezzo che è stato offerto, anche in eventuali procedure concorsuali, per le azioni e il soggetto interessato all'acquisto.
Il Presidente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, informerà con lettera raccomandata A/R, gli altri Soci perché possano esercitare entro 60 (sessanta) giorni il diritto di prelazione.
In caso di pluralità di Soci che esercitano il diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite fra gli stessi in proporzione al capitale rispettivamente posseduto.
Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione, il Socio può procedere liberamente al trasferimento delle azioni al soggetto indicato nella comunicazione stessa. Il diritto di prelazione può essere escluso da una apposita delibera assembleare con le maggioranze previste per la costituzione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 6

I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 7

Con deliberazione dell'Assemblea il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissioni di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni di cui al precedente articolo 1 del presente titolo 2, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 2348 del Codice Civile.
L'Assemblea potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni sotto l'osservanza delle norme di Legge. La quota di capitale pubblico locale non potrà in alcun caso scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento). Ai soci spetta il diritto di opzione nel caso di aumento del capitale; le azioni inoptate nei termini stabiliti dalla delibera di aumento del capitale, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci con le modalità di cui al precedente articolo 1 del presente titolo 2.

Articolo 8

Eventuali versamenti in conto di capitale effettuati dai Soci in favore della società sono da considerare infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salvo diversa delibera assembleare. Tali versamenti potranno essere rimborsati ai rispettivi Soci nelle forme di Legge, mediante delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, come pure, con le stesse modalità, potranno essere utilizzati a copertura di perdite di esercizi nel rispetto delle quote di partecipazione al Capitale Sociale o anche diversamente, se specificatamente consentito di volta in volta dai diretti interessati.
I Soci potranno effettuare finanziamenti dalla società secondo le norme vigenti.

Articolo 9

L'Assemblea, sull'osservanza dell'articolo 2445 del Codice Civile e salvo il disposto degli articoli 2327 e 2412, può deliberare la riduzione di capitale sociale anche mediante assegnazione ai Soci di determinate attività sociali.

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Titolo III - Assemblea

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano (anche, ma non limitatamente, con riferimento ad eventuali modificazioni di normative civilistiche e/o fiscali e tributarie, nonché in considerazione di eventuali partecipazioni detenute in altre società), tale termine potrà essere prorogato con decisione del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge è indetta dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale, precisato nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.
Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Articolo 13

Per essere ammessi all'Assemblea i Soci devono essere già iscritti nel Libro Soci e devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi di cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza da altra persona designata dai soci.

Articolo 15

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, e se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o i Sindaci.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 16

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con tanti soci che rappresentino almeno la metà più una azione del capitale sociale; delibera a maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 17

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

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Titolo IV - Amministrazione e Direzione

Articolo 18

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) L'Assemblea ordinaria prima di procedere alla nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso nei limiti suddetti.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 19

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare, uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 20

Il Consiglio può eleggere un Consigliere delegato che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 21

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza e impedimento dal Consigliere delegato presso la sede sociale o altrove, mediante avviso raccomandato, inviato a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni, nel qual caso la convocazione, deve essere fissata a mezzo telegramma o telefax. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i membri del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute, dal Presidente, e in sua assenza, dal Consigliere delegato.
Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti.
In caso di parità di voto prevale il Voto del Presidente.
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta designato dal Consiglio anche tra persone esterne al Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio si possono tenere anche per teleconferenza o per videoconferenza o per simili tecnologie, ma subordinatamente alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in questo caso la riunione si considera nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria delle società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla Legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e del presente Statuto a uno o più dei suoi componenti.
La delega si intende conferita con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza alla delega stessa.
Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e sono delegabili i poteri relativi a:
a) predisporre degli atti di programmazione dei piani d'investimento e dei piani
d'assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci;
b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
c) i regolamenti interni e le norme generali dell'esercizio delle attività sociali;
d) l'assunzione dei dirigenti;
e) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte delle società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
f) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
g) prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti;
h) assunzioni di mutui.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, inoltre a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto, quest'ultimo, in coerenza con atti di programmazione.

Articolo 23

La firma sociale e la rappresentanza sociale di fronte a terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento al Consigliere delegato.
Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio e a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria, la quale potrà altresì deliberare l'incremento di tale compenso in misura proporzionale agli utili con possibilità di costruire accantonamento per fine rapporto.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone
contestualmente i compiti, i poteri e gli emolumenti, nonché la durata della carica.
Le disposizioni di Legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

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Titolo V - Bilancio - Utili

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, procederà alla compilazione del Bilancio osservate le prescrizioni di Legge.

Articolo 26

La destinazione del risultato d'esercizio sarà deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme di Legge.

Articolo 27

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate a decorrere dal giorno annualmente determinato dagli Amministratori.

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Titolo VI - Collegio Sindacale

Articolo 28

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti i quali resteranno in carica per un triennio e saranno rieleggibili.
Al Collegio Sindacale, spettano le facoltà e incombono i doveri previsti dalla Legge.
L'emolumento annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

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Titolo VII - Scioglimento - Liquidazione

Articolo 29

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea a norma dell'articolo 2497 del Codice Civile, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

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Titolo VIII - Clausola compromissoria - Rinvio

Articolo 30

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero fra questi e le società e/o gli organi sociali sull'intervento e/o sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto o in ordine dei rapporti relativi al contratto sociale e che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà demandata, fatti salvi i casi espressamente vietati dalla Legge, alla decisione di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti e, il terzo di comune accordo tra gli arbitri nominati o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Prato, ai sensi dell'articolo 810 e SS. del codice di procedura civile.
Gli arbitri procederanno in via rituale secondo le disposizioni del codice di procedura civile e giudicheranno secondo diritto, tranne le parti di comune accordo non chiedano loro di decidere secondo equità. La sede dell'arbitrato è fissata dagli arbitri di comune accordo o in mancanza è fissata presso il Comune di Prato.

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia di società per azioni.

 Provincia di Prato | Comune di Cantagallo - Carmignano - Montemurlo - Poggio a Caiano - Prato - Vaiano - Vernio
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